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Sul fronte del welfare aziendale, nell’ultimo periodo il dibattito pubblico si è concentrato soprattutto sulle nuove previsioni riguardanti i buoni pasto. Di recente, però, ci sono state altre novità normative che hanno apportato dei cambiamenti significativi che a nostro avviso meritano attenzione. Vediamo di cosa si tratta.

I familiari beneficiari del welfare aziendale

La prima novità riguarda i potenziali beneficiari delle prestazioni di welfare aziendale. La normativa vigente prevede che alcune prestazioni di welfare siano infatti rivolte in maniera specifica ai familiari dei dipendenti. In particolare si fa riferimento ai rimborsi per le spese legate all’istruzione dei figli, a quelli per la cura o l’assistenza di un familiare anziano o disabile, al rimborso degli abbonamenti per il trasporto pubblico e ad alcune formule assicurative. Ma chi sono questi “familiari”?

Come vi abbiamo raccontato, con lo scopo di rivedere il sistema delle detrazioni fiscali per i familiari a carico, lo scorso anno il Legislatore era intervenuto anche sulla normativa che regola il welfare aziendale. Probabilmente senza rendersene conto, attraverso la modifica dell’articolo 12 del TUIR1, si è attuato un restringimento della platea dei familiari potenzialmente beneficiari dei benefit di welfare aziendale2

Per porre rimedio a questa “svista”, è stato emanato il Dlgs 192/2025 del 18 dicembre 2025, il quale sancisce che l’esenzione fiscale sui benefit di welfare erogati dal datore di lavoro deve essere garantita per una platea estesa di congiunti, a patto che sia rispettato il requisito della convivenza. Il Legislatore ha quindi scelto di ripristinare una platea più ampia di potenziali beneficiari, tornando alla formulazione precedente. Ad oggi, quindi, l’articolo 12 (comma 4-ter) del TUIR stabilisce che i familiari che possono essere ricompresi nell’ambito delle misure di welfare aziendale sono:

  • i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
  • gli adottanti;
  • i generi e le nuore;
  • il suocero e la suocera;
  • i fratelli e le sorelle germani o unilaterali;

Un aspetto importante da sottolineare rispetto a questa modifica riguarda il fatto che si tratta di una norma retroattiva. La sua efficacia parte, infatti, dal 1° gennaio 2025. Ciò vuol dire che ci sono implicazioni dirette sulla gestione contabile delle imprese. Se nel corso del 2025 un dipendente avesse ricevuto benefit per un familiare allora “escluso” (come un suocero o una suocera) e su tali valori il datore di lavoro avesse operato le trattenute fiscali, ora quelle somme risultano indebitamente tassate. La regolarizzazione di queste posizioni può avvenire in due modalità:

  • attraverso le operazioni di conguaglio fiscale effettuate dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, entro il termine del 28 febbraio 2026;
  • direttamente da parte del lavoratore in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2025.

Ulteriori vantaggi fiscali per i Premi di risultato

La seconda novità, pur non riguardando direttamente il welfare aziendale, è rilevante da conoscere. Si tratta della riduzione dell’aliquota fiscale prevista per i Premi di risultato.

Come accuratamente spiegato da ADAPT, la Legge di Bilancio 20263 ha introdotto per il biennio 2026-2027 una riduzione dell’aliquota sostitutiva dell’IRPEF all’1% applicabile ai Premi di risultato introdotti tramite la contrattazione di secondo livello e che prevedono miglioramenti nei risultati aziendali4. Si tratta di una riduzione ulteriore rispetto a quella prevista per lo scorso anno (che era invece del 5%) e a quella prevista dalla normativa vigente (del 10%).

Inoltre è stato previsto anche l’innalzamento da 3.000 a 5.000 euro dell’importo lordo dell’importo dei Premi che possono beneficiare di questo vantaggio fiscale. Questo significa che il vantaggio fiscale per l’impresa è valido se i dipendenti ricevono fino a un massimo di 5.000 euro lordi attraverso il Premio di risultato.

Cosa hanno a che fare queste nuove regole con il welfare aziendale? Nei fatti, il nuovo regime fiscale potrebbe ridurre la propensione dei lavoratori e delle lavoratrici a convertire il proprio Premio di risultato in welfare. Come più volte vi abbiamo raccontato, la normativa riguardante le premialità prevede che con l’accordo di secondo livello si possa convertire – in tutto o in parte – il premio in benefit di welfare aziendale. Ciò comporta l’azzeramento dei contributi e dei carichi fiscali sia per l’impresa sia per i dipendenti.

Pur restando invariata la tassazione relativa ai contributi previdenziali sia a carico dell’impresa sia del lavoratore – un “costo” che viene azzerato nel caso si scelga la conversione dell’importo in welfare – il fatto che il Premio sia ora tassato – lato IRPEF – solo dell’1% riduce infatti la convenienza nello scegliere il welfare, che in precedenza era molto più evidente.

Il welfare aziendale resta centrale per il Legislatore

Questi interventi, come detto, si vanno a sommare ad altri previsti dalla Manovra 2026, quali ad esempio il citato innalzamento della soglia esentasse giornaliera dei buoni pasto digitali e elettronici da 8 a 10 euro e l’aumento della soglia annuale per contributi destinati alla previdenza complementare, che passa da 5.164,57 a 5.300 euro.

Il Legislatore continua quindi ad intervenire sulle opportunità legate al welfare aziendale: segnale di come questi strumenti siano ritenuti centrali.

Di particolare rilevanza, a nostro avviso, è la scelta di intervenire in merito alla definizione di “familiari”. Le prestazioni che – stando alla normativa – possono essere rivolte a questa specifica platea di beneficiari fanno riferimento infatti a servizi e interventi di natura sociale – come la cura e l’assistenza dei figli e di altri familiari – che dovrebbero essere al centro della funzione del welfare aziendale.

Resosi conto del “problema” causato lo scorso anno, il Legislatore ha “fatto un passo indietro” cercando di ampliare la concezione di familiari che possono beneficiare di pratiche di welfare. Questo faciliterà l’utilizzo dei “crediti welfare” verso i servizi di cura e di assistenza, che oggi rappresentano una concreta integrazioni alle possibilità date dal welfare pubblico.

Si tratta quindi di una buona notizia che facilita l’integrazione tra i vari livelli di welfare, soprattutto per coloro che hanno carichi di cura verso i loro familiari.

 

 

Note

  1. L’articolo 12 del TUIR regola infatti le detrazioni IRPEF per i familiari a carico, ma anche i familiari verso cui possono essere rivolte prestazioni di welfare aziendale defiscalizzate.
  2. A seguito di questo intervento i familiari ricompresi nel welfare aziendale per il 2025 sono stati solamente gli “ascendenti” del lavoratore o lavoratrice, cioè: i figli (anche adottivi, affidati o affiliati); il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato (compreso il partner nelle unioni civili); eventuali altre persone legate con un grado di parentela in linea retta, ovvero per la quale una persona discende dall’altra (il figlio/la figlia dal padre/madre e dal nonno/nonna).
  3. Attraverso l’articolo 1 comma 9, Legge n. 199 del 30 dicembre 2025.
  4. Si tratta dei Premi di risultato regolamentati dall’art.1 comma 182 della Legge n.208 del 28 dicembre 2015.
Foto di copertina: Sandy Millar, Unsplash