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L’enfasi sulla coprogettazione che caratterizza il dibattito tra gli addetti ai lavori (del welfare in particolare) nasce anche dalla contrapposizione con il suo "alter ego" ovvero la gara d’appalto (e altre procedure selettive assimilabili). In particolare il carattere collaborativo della prima deriverebbe dall’orientamento competitivo della seconda. Ma è davvero così? Oppure è possibile collaborare anche in contesti "di gara" e inoltre, tema ancor più rilevante ai fini della nostra analisi, la coprogettazione prevede forme di competitività che non la connotano come il "regno della collaborazione"?

A queste domande, all’ultima in particolare, si può rispondere in punta di diritto, ovvero guardando ai contenuti di dispositivi normativi di adozione recente come l’articolo 55 del Codice del terzo settore (dlgs. n. 117/17). Una sorta di norma quadro che definisce a grandi linee che cosa s’intende per coprogrettazione e come la si attua coinvolgendo i soggetti che aderiranno alla riforma nella quale questa previsione è inserita acquisendo la qualifica di ente di terzo settore inclusa anche quella d’impresa sociale. Ma un altro versante da cui guardare a questi stessi oggetti è quello del project management o forse meglio del "project making" visto che si tratta, letteralmente, di costruire (e poi gestire) progetti multi-attore che rispondono a bisogni ben identificati grazie ad attività di natura programmatoria (policy making).

Sia l’impianto normativo che le sperimentazioni in atto, pur nella loro diversità, lasciano intravedere nei processi di progettazione comune alcuni elementi di natura competitiva che meritano di essere approfonditi. Questo non tanto per "cogliere in fallo" tali processi, ma anzi per poterli gestire meglio svelandone la loro reale natura. La contrapposizione rispetto ad altri strumenti come le gare d’appalto rischia infatti di ammantare la coprogrettazione di una retorica che non facilita la sua concreta realizzazione.

Il primo ambito riguarda le procedure di individuazione dei soggetti che possono partecipare ai “tavoli” di coprogettazione. Su questo fronte il carattere competitivo è esplicito anche se la finalità è diversa rispetto a una gara d’appalto. Si tratta infatti di una selezione basata su criteri che possono essere di natura formale (essere soggetti di terzo settore), legati a caratteristiche organizzative e di competenza rispetto agli oggetti della progettazione e infine in termini di capacità ideativa attraverso meccanismi di call for ideas da valutare attraverso punteggi assegnati da commissioni tecniche di valutazione. Non a caso lo stesso articolo 55 fa riferimento allo strumento dell’accreditamento come meccanismo selettivo. Lo stesso che viene utilizzato per definire le arene dei “quasi mercati” nelle quali i diversi fornitori che soddisferanno i requisiti potranno erogare prodotti e servizi per conto della Pubblica Amministrazione. Una competitività che ha quindi l’obiettivo raccogliere capacità e idee che costituiranno gli ingredienti da amalgamare in progetti condivisi.

Il secondo elemento che intacca il quadro collaborativo nel quale viene inserita la coprogettazione riguarda il ruolo della Pubblica Amministrazione che, di fatto, si colloca in una posizione non configurabile come un “primus inter pares”. In primo luogo perché detiene il potere di attivare e gestire il processo e in secondo luogo perché può revocarne gli esiti nel caso in cui il progetto non risponda alle aspettative e/o i soggetti partecipanti non riescano a costituire un soggetto gestore col quale la stessa Pubblica Amministrazione può siglare, non a caso, un contratto.

Infine la coprogettazione per quanto ben configurata e gestita sfida la capacità di cooperare – cioè di condividere non solo i mezzi ma anche i fini dell’azione – anche rispetto agli oggetti di applicazione. Si tratta infatti di percorsi che solitamente si caratterizzano per l’orientamento a innovare, anche in modo radicale, i modelli di produzione e di consumo di servizi di interesse collettivo. Ciò richiede ai partecipanti di dotarsi, oltre che di strumenti e metodi, anche di una forma mentis orientata a condividere proposte, informazioni, conoscenze molto “sensibili” nel senso che toccano da vicino capacità gestionali e culture organizzative. Mettere in comune risorse così preziose spesso vissute come “proprietarie” può rendere problematica la gestione e il buon esito del processo perché potrebbe innescare comportamenti opportunistici (freeriding) o quantomeno poco orientati a una collaborazione autentica. Un antidoto in tal senso potrebbe consistere nell’isolare oggetti ben definiti sui quali coprogettare e che magari non impegnano risorse consistenti. In questo modo si abbasserebbero le barriere alla collaborazione che invece potrebbero essere più consistenti se si mettessero in gioco le politiche nel loro complesso (o almeno segmenti consistenti). Ma così facendo la coprogettazione potrebbe ridursi a un’attività residuale non in grado di darsi obiettivi di mutamento sistemico.

La sintesi si potrebbe trovare quindi nell’adesione a "regole costituenti" della coprogrettazione: principi guida rigidi che limitano i rischi insiti sia nella micro-regolazione delle clausole di disclosure sia nelle sole dichiarazioni di principio circa la bontà intrinseca di questo strumento. Il percorso è, in ogni caso, accidentato e richiede da parte di chi vuole attivarlo e di chi vuole farne parte una certa dose di intraprendenza in termini ideativi (su come e cosa fare coprogrettazione), di assunzione di rischio (anche rispetto alla tenuta dello strumento normativo stante le riserve espresse dal Consiglio di Stato) e di capacità di ricombinare le risorse (evitando i rischi di dipendenza dal percorso).

Per queste (e forse altre) ragioni sembra quindi necessario superare il trade off tra collaborazione e competizione recuperando elementi di significato che connotano quest’ultima e che riguardano la capacità di attori diversi di individuare percorsi alternativi ma in vista di obiettivi comuni (cum-petere). Tutto ciò al fine di rafforzare capacità di coinvolgimento e di cooperazione che per essere davvero efficaci non possono risolversi solo nel dialogo istituzionale tra Pubblica Amministrazione e terzo settore. A quest’ultimo, in particolare, è richiesto – anche a seguito della riforma normativa – di svolgere un ruolo di traino rispetto a segmenti della società civile ai limiti dell’informalità nei quali si esprime il carattere più autentico della generatività e a un’imprenditoria che radica in modo consapevole e responsabile nella dimensione di luogo la propria catena del valore. Soggettività che a norma dell’articolo 55 non hanno i requisiti necessari per essere formalmente parte della coprogrettazione ma che svolgono un ruolo cruciale per renderla più "d’impatto".