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Come vi stiamo raccontando fin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus Covid-19, lo smart working oggi più che mai rappresenta un’opportunità per limitare il contagio e, al contempo, cercare di dar continuità alle attività lavorative che si possono svolgere anche in remoto. Dopo le previsioni del decreto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19" del 23 febbraio e i chiarimenti pubblicati nel successivo decreto del 25 febbraio, il Governo ha assunto una nuova iniziativa normativa per allargare l’utilizzo del lavoro agile

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo, l’Esecutivo prevede che la modalità di lavoro agile possa essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, per la durata dello stato d’emergenza (pari a sei mesi come indicato nella Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020), a tutte le organizzazioni dell’intero territorio nazionale, superando quindi tutte le precedenti disposizioni in materia.

L’articolo 4, comma 1, letter a) del decreto prevede infatti che "la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro".


Riferimenti

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19