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Negli ultimi anni l’Italia ha gradatamente affinato le proprie politiche di lotta alla povertà: SIA, REI, RdC sono le sigle degli strumenti che si sono succeduti, crescendo in termini di generosità delle erogazioni e di grado di copertura della popolazione. La nascita e il consolidamento di uno strumento su base nazionale, definito centralmente nei suoi criteri di erogazione, hanno permesso finalmente di conseguire un livello di equità nelle prestazioni, insperabile nella situazione precedente fondata su sostegni erogati e finanziati a base locale. Da ultimo, l’introduzione di uno strumento temporaneo ma universale (quale il Rem, Reddito di emergenza) ha mostrato come il governo centrale possa agire efficacemente e tempestivamente nell’includere sacche di popolazione a rischio di esclusione dal sostegno pubblico.

Tuttavia, una volta superata la fase emergenziale, in cui il legislatore ha dato priorità al criterio del sostegno dei consumi nella popolazione, sarà importante aprire una riflessione sul tema della capacità di focalizzazione degli strumenti di lotta alla povertà, con due obiettivi congiunti: misurare con precisione lo stato di bisogno delle famiglie, ed assicurare la massima equità orizzontale nel trattamento dello stesso. Ma poter assicurare questi obiettivi si scontra inesorabilmente con la legislazione sulla privacy vigente nel nostro Paese. Essa infatti richiede sia la titolarità di un dato sia l’esistenza di una norma specifica per un uso amministrativo dello stesso ai fini concessori o revocatori, con ciò limitando fortemente l’efficacia delle norme che prevedano erogazioni basate sulla prova dei mezzi (means tested).

Prendiamo ad esempio le norme relative alla condizionalità del Reddito di Cittadinanza, che richiedono tra gli altri il possesso di unità immobiliari di valore inferiore a 30.000 euro (oltre alla abitazione), il possesso di una giacenza media annua di liquidità sui conti correnti inferiore a 6.000 euro, oltre che il mancato acquisto di una autovettura nei 18 mesi precedenti la domanda di sussidio. L’informazione sui valori catastali intestati ad ogni singolo codice fiscale è desumibile dal catasto, ed è accessibile centralmente da parte della Agenzia delle Entrate per i controlli relativi alle dichiarazioni dei redditi. L’informazione sulla ricchezza mobiliare è in possesso dei singoli intermediari bancari (che ne rilasciano certificazione a richiesta), ma è altresì accessibile (anche se non utilizzabili a fini ispettivi) alla Agenzia delle Entrate (come ha mostrato sui nostri cellulari l’app IO per il cash back). L’informazione sull’immatricolazione delle autovetture è nel PRA (pubblico registro automobilistico) gestito da ACI.

A legislazione vigente, la pubblica amministrazione basa la sua erogazione sulla certificazione prodotta dai richiedenti, normalmente per il tramite di Centri di Assistenza fiscale (27%), Patronati (59%) o Poste (7%), riservandosi il diritto alla verifica. Verifica che tuttavia è tutt’altro che semplice nei casi come quelli indicati, in cui informazioni diverse siano detenute da amministrazioni diverse. Come è possibile ciò, dal momento che la tecnologia permetterebbe velocissimamente di incrociare questa massa di informazioni, gestibile anche da un computer portatile? Perché le banche dati delle pubbliche amministrazioni sono interoperabili solo teoricamente. Per poterle rendere interoperabili anche di fatto, aggiornandole magari in tempo reale, si richiederebbe come minimo una convenzione tra amministrazioni, inclusiva del parere favorevole dei DPO (data protection officers) e del Garante della Privacy che verificano i principi di adeguatezza e non eccedenza dei dati che si vogliono condividere. Oppure dovrebbe esistere una norma che prevedesse questo tipo di attività, ingessando lo scambio alla previsione di legge. Questa rigidità limita fortemente la capacità della pubblica amministrazione di individuare efficacemente lo stato di bisogno delle famiglie, e rende impossibile lo svolgimento di ogni azione preventiva. Basta conoscere le difficoltà che INPS sta incontrando nell’ambito della propria azione di controllo sui beneficiari del RdC, che richiederebbe questi ed altri dati (per esempio l’elenco dei condannati che sono esclusi per norma dai percettori, e i cui elenchi sono gestiti dal ministero della Giustizia).

Proviamo a sognare una amministrazione pubblica che voglia aiutare i poveri senza che costoro debbano sottoporsi alla umiliazione della prova dei mezzi. Potrebbe partire dai mancati pagamenti delle bollette di luce e gas (tipico indicatore di necessità), incrociarli con situazione di scoperto sui conti correnti e/o sospensione del pagamento delle rate di mutuo, oltre che fare un controllo su eventuali spese voluttuarie effettuate sulle carte di credito. Da una platea di famiglie in condizione potenziale di bisogno, si potrebbe proseguire effettuando una ricerca dei contributi previdenziali versati dai membri del nucleo familiare, escludendo così coloro che conseguano un reddito superiore a soglie predefinite. Si potrebbe infine fare una ricognizione sul catasto controllando le consistenze dei patrimoni immobiliari in possesso, concludendo con la individuazione di una platea di nuclei in difficoltà patrimoniale, che non dispongono di risorse reddituali da lavoro adeguate. A questi nuclei potrebbe essere mandata una visita di un assistente sociale col potere di validare la situazione di bisogno e attivare l’erogazione del sussidio. Fino a questo stadio il nucleo in difficoltà non avrebbe fatto nulla, non avrebbe prodotto alcuna documentazione, ma si sarebbe visto riconoscere lo stato di bisogno.

Certo si tratta di un sogno, ma che ha il pregio di rovesciare il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione: il cittadino non dovrebbe chiedere il riconoscimento di un diritto, ma il diritto gli dovrebbe venir riconosciuto anche quando decidesse di non farvi ricorso. Tutto questo è tecnicamente possibile, ma oggi legalmente impossibile, perché richiede di incrociare diverse banche dati contenenti informazioni ritenute sensibili. Ma cosa impedisce di creare un data lake condiviso contenente le informazioni originarie, permettendo alle diverse amministrazioni di effettuare richieste di elaborazione ed estrazione finalizzate allo svolgimento delle proprie missioni istituzionali?

Si dice che lo stato di povertà, se fosse certificabile, andrebbe protetto da privacy perché associato ad un potenziale stigma. Ma richiedere a milioni di cittadini di raccogliere certificazioni attraverso amministrazioni diverse non è altrettanto umiliante? Specialmente quando queste informazioni sono già disponibili presso una delle amministrazioni pubbliche.

Questo articolo è stato pubblicato su Domani il 16 aprile 2021 ed è stato qui riprodotto previo consenso dell’autore.