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Negli scorsi mesi la stampa internazionale e i media hanno dato grande eco alla notizia della decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea di vietare la discriminazione tra uomini e donne in ambito assicurativo. Applicando il principio di non discriminazione di genere nell’accesso a beni e servizi contenuto nella Direttiva del Consiglio 2004/113/EC, la Corte ha stabilito che dal 21 dicembre 2012 non sarà più possibile per le compagnie assicurative offrire polizze differenziate, come invece oggi accade per Rc-auto e polizze vita.
Unanime la reazione del settore assicurativo, che si appella alle statistiche e avverte circa possibili aumenti dei prezzi. Come sottolineato dal quotidiano britannico The Guardian, esistono compagnie assicurative specializzate proprio nell’offerta di polizze auto per le donne. Su lavoce.info, Donatella Porrini ipotizza effetti negativi sul funzionamento del mercato assicurativo, da sempre basato sulla differenziazione degli individui in base a categorie, richiamando il rischio di adverse selection nel caso delle coperture non obbligatorie.

Abbiamo chiesto alla Prof.ssa Olivia Bonardi, docente di Diritto del lavoro e di Diritto della sicurezza sociale, e coautrice della nota scaricabile dal sito del Parlamento Europeo, di spiegarci meglio di che cosa si tratta.

Innanzitutto, ci aiuta a ricostruire la vicenda?
La sentenza C-236/09, Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL nasce da un rinvio pregiudiziale fatto dalla Corte Costituzionale belga, riguardante una legge nazionale che prevedeva la legittimità dell’uso di calcoli attuariali differenziati per uomini e donne nella fornitura di prodotti assicurativi. Questa possibilità è prevista anche dalla legge italiana in base all’art. 5 comma 2 della Direttiva 2004/113/EC relativa alla parità di accesso tra uomini e donne a beni e servizi. La norma stabilisce al comma 1 il divieto di utilizzare i calcoli differenziati e al comma 2 prevede(va) una deroga subordinata a due condizioni: la prima è che gli Stati si avvalessero della deroga prima del 21 dicembre 2007; la seconda è l’utilizzazione di sistemi di calcolo basati su dati affidabili, regolarmente aggiornati e a disposizione del pubblico. E’ opportuno notare che nel 2004, quando è stata emanata la direttiva contenente la deroga, la Carta di Nizza non aveva ancora efficacia giuridica generalizzata, riconosciuta solo a partire dal 2009.
La Corte Costituzionale belga si è rivolta quindi alla Corte di Giustizia chiedendo se la deroga fosse conforme al principio di parità di trattamento sancito dalla Carta di Nizza, e avente ora (in base all’art.6 del Trattato sull’Unione Europea LINK) la stessa efficacia giuridica vincolante dei Trattati. La Corte di giustizia ha risposto con una sentenza assolutamente innovativa, simile a una dichiarazione di incostituzionalità di una norma, dichiarando la possibilità di deroga in contrasto con il principio di parità di trattamento. Di norma la dichiarazione di invalidità di una norma ha come conseguenza il fatto che questa non produca effetti anche per il passato. In questo caso invece la Corte ha ritenuto illegittima non la deroga in sé, quanto il fatto che essa sia valida a tempo indeterminato: il fatto che uno Stato se ne sia avvalso non significa che possa consentire alle imprese di continuare all’infinito a utilizzare criteri differenziati. La deroga si potrà mantenere quindi per un periodo limitato, il cui termine è stato fissato dalla Corte nella data del 21 dicembre 2012.

Cosa succederà quindi dopo il 21 dicembre 2012?
I calcoli attuariali differenziati non si potranno più usare, ma bisogna ancora capire con quali modalità verrà attuata la sentenza. La Corte non ha stabilito se il divieto di discriminazioni a questo punto si applicherà solamente ai nuovi contratti o anche a quelli già stipulati. L’applicazione ai nuovi contratti è chiaramente meno problematica, mentre il nodo sarà sicuramente l’adeguamento di quelli già in essere, specialmente nel caso delle assicurazioni vita e ancor di più di quelle polizze che offrono rendite pensionistiche, e sono quindi caratterizzate da una durata molto lunga del contratto.

Cosa comporterà questo per gli assicurati?
Le condizioni delle polizze pensionistiche diventeranno più vantaggiose per le donne, mentre lo saranno molto meno per loro quelle della polizza auto. Per gli uomini sarà il contrario, perché vantaggi e svantaggi sono distribuiti tra i sessi, ma in questo senso sarà cruciale la decisione rispetto al trattamento dei contratti già in essere, perchè come abbiamo detto le polizze vita hanno durata molto più lunga. Perciò solo a seconda della decisione che verrà presa circa l’applicaizone della nuova regola ai contratti già in essere sapremo se nel breve-medio periodo le donne avranno sia vantaggi che svantaggi, o solamente svantaggi.
L’utilizzo di calcoli attuariali unisex comporterebbe per le rendite pensionistiche delle donne una differenza almeno del 30%, ma non è così scontato. Dipenderà dal calcolo delle nuove tabelle unisex fatto dalle assicurazioni.

Chi deciderà in merito?
In passato la Corte di Giustizia ha stabilito che, se i legislatori nazionali non interverranno per adeguarsi alla nuova situazione giuridica, tutti i cittadini potranno chiedere di vedere riconosciuto il proprio diritto. Di fronte all’inerzia del legislatore nazionale le donne potranno richiedere il trattamento applicato agli uomini in materia di rendita pensionistica, e gli uomini le condizioni riservate alle donne per le polizze auto.
Come già accaduto nel 1990 a seguito della causa C-262/88, Barber/Royal Exchange Assurance sul divieto di discriminazione tra uomini e donne sull’età pensionabile, in assenza dell’intervento del legislatore la parità sarà ripristinata garantendo il trattamento più favorevole.

Quindi tocca ai singoli Paesi?
La pressione è ora sui sistemi nazionali, ma anche su quello comunitario a causa della scelta della Corte di dichiarare la norma invalida dal 2012. Tornando alla sentenza Barber: la Corte stabilì il divieto di discriminazione con effetto dalla sentenza (ed esclusi effetti retroattivi per esigenze di certezza di diritto), aprendo come nel nostro caso un contenzioso circa l’applicazione ai contratti in essere o solo a quelli di nuova stipula. In quel caso prevalse la tesi secondo cui la sentenza si applicava sia ai nuovi contratti che a quelli in essere, ma solo per le prestazioni erogate successivamente al 17 maggio 1990. Benché la dichiarazione degli effetti di invalidità di una norma sia di competenza esclusiva della Corte di Giustizia, in quella circostanza il problema è stato risolto con un protocollo allegato al trattato di Maastricht. A quella soluzione si è poi adeguata la Corte stessa, ma si è comunque corso il rischio di un conflitto istituzionale.
Il nostro caso è analogo: la Corte non ha detto nulla circa la sorte dei contratti già in essere e quindi si ripropone il delicato problema istituzionale del caso Barber. La competenza formale rimane alla Corte, ma Parlamento e Commissione stanno lavorando, e probabilmente individueranno una soluzione. Questa non potrà tuttavia prescindere dal dialogo con la Corte per una conclusione condivisa.
Gli Stati dovranno infine adeguarsi alla normativa, altrimenti i cittadini potranno agire contro le discriminazioni.

Approfondiamo la situazione per quanto riguarda il welfare.
Nel campo del welfare si tratterà di un notevole passo avanti: la sentenza, come abbiamo detto, riguarda la deroga alla direttiva sull’accesso a servizi, beni e forniture, e si applica quindi alle assicurazioni private. Benché formalmente non riguardi le pensioni pubbliche e la previdenza complementare, l’invalidità della norma è stata stabilita per contrasto con un principio della Carta che, avendo acquisito la stessa valenza del Trattato, è una legge di diritto primario europeo. Un po’ lo stesso rapporto che c’è tra legge ordinaria e Costituzione, per capirci.
Se il principio di parità è sovraordinato alla Direttiva che lo attua, lo stesso sindacato di legittimità si potrà aprire sulle altre norme del diritto comunitario derivato che prevedono calcoli attuariali differenziati. Se pensiamo che la stessa possibilità di deroga a tempo indeterminato è contenuta nella Direttiva n. 2006/54/CE sulle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, la questione tocca tutti i regimi di previdenza complementare.
Se la Corte ha stabilito il principio per quanto concerne le pensioni private non potrà che dire altrettanto per la previdenza complementare e per quella pubblica. Le ricadute, anche se magari non immediate, sono potenzialmente molto ampie.

Perché si tratta di una sentenza innovativa?
La Corte di Giustizia ha citato molte volte in passato la Carta di Nizza, ma fino a ora aveva sempre ribadito che i principi in essa sanciti si possono applicare a due condizioni: la prima è che si tratti di materie che rientrano nelle competenze comunitarie; la seconda è che quei principi abbiano avuto attuazione tramite direttive comunitarie. Qui invece la Corte ha sindacato il contenuto della direttiva, cosa che, almeno in materia di lavoro, non era mai accaduta.
Bisogna notare poi che il tema della parità si applica secondo la Carta a tutte le aree, non solo a quelle di competenza comunitaria. Il divieto di discriminazione è quindi di portata trasversale. Ad esempio: benché la retribuzione sia sempre stata materia esclusa dalle competenze comunitarie, l’art. 119 del Trattato, che stabilisce la parità retributiva, ha consentito interventi comunitari in tema di retribuzione.
A questo proposito, nel 2008 con la sentenza Maruko C-267/06 sulla discriminazione per orientamento sessuale la Corte di Giustizia ha ribadito che le unioni civili sono di competenza esclusiva degli Stati, però ha sottolineato che anche quando questi legiferano su di una materia loro riservata devono comunque rispettare il divieto di discriminazioni.

Alla fine, chi vince e chi perde da questa decisione?
Le modalità di attuazione saranno cruciali per stabilirlo. Se ci sarà inerzia del legislatore, a perdere saranno le compagnie di assicurazione. Ma ne dubito. Le assicurazioni stanno facendo pressioni per limitare la portata della sentenza perché contrarie all’abolizione del sistema di calcolo differenziato. Sostengono che incentiverà comportamenti opportunistici e alzerà i premi, a favore dei rischi “cattivi”.

A questo proposito, è stato richiamato dalla stampa il rischio di adverse selection. Lei cosa ne pensa?
Il rischio di adverse selection cioè di attrarre, a causa dell’applicazione degli stessi tassi di premio per tutti, solo assicurati aventi un elevato livello di rischio e di disincentivare i soggetti meno esposti, in effetti esiste. D’altro canto la differenziazione dei premi porta all’esclusione dei soggetti maggiormente esposti al rischio, che rimangono così privi di tutela e questo costituisce di per sé un problema in tutti quei settori in cui l’assicurazione costituisce un bene essenziale per il benessere della persona e della società nel suo complesso. In materia pensionistica, ad esempio, l’esclusione o l’elevato costo di una polizza privata avrà come conseguenza la necessità di un maggiore intervento del sistema di welfare pubblico.

Cosa accadrà adesso?
La Corte di giustizia potrà nuovamente pronunciarsi a fronte di un nuovo contenzioso in materia, e ci potrebbero volere anni. Del resto è accaduto proprio questo dopo la sentenza Barber: gli uomini si appellavano alla Corte per ottenere età di pensionamento più basse.
Auspicabilmente invece Consiglio o Commissione interverranno con una nuova norma che chiarirà i termini di attuazione, prima del dicembre 2012. Seguirà poi l’adeguamento dei legislatori nazionali. In Italia il problema si farà sentire, perché la maggior parte dei sistemi di previdenza complementare prevede l’erogazione della rendita attraverso una convenzione con un’assicurazione privata.

E gli altri Paesi?
Altri Paesi hanno capito che la soluzione non può che essere l’applicazione di criteri unisex anziché la diversificazione per genere e hanno già iniziato a ragionare sul tema dell’utilizzo di altri fattori discriminatori da parte dalle assicurazioni. In Francia, ad esempio, sono molto più avanti in termini di rimozione delle discriminazioni non solo di genere ma anche relative agli altri fattori come età, handicap, etnia. Ci sono Stati in Europa in cui già da tempo si usano criteri unisex, soprattutto per la previdenza complementare.

Quali sono le possibili soluzioni?
Nel documento scritto per il Parlamento Europeo abbiamo proposto un’interpretazione per cui la norma si applicherà oltre che ai nuovi contratti, anche a quelli in corso di cui però non sia è ancora stata definita l’entità della prestazione. La pensione complementare, così come la polizza assicurativa, è nella maggior parte dei casi a contribuzione definita, mentre il montante su cui poi viene determinata la rendita è determinato solo al momento dello scadere del contratto. Nei casi in cui la conversione in rendita non è ancora stata fatta non si vede motivo per non applicare il principio di parità. Dove invece la prestazione è predefinita sarà più difficile intervenire, in base anche al fatto che il contratto preveda o meno la rinegoziazione dei criteri. E’ chiaro comunque che il problema si pone più per i contratti vita, per definizione lunghi, che per contratti brevi come l’Rc-auto.

Perché i pareri sono così discordi?
Esiste un interesse delle assicurazioni a fornire prodotti a diversificazione di rischio, e il sesso è un fattore più evidente rispetto ad altri, dunque comodo. Altri fattori che influiscono sulla vita delle persone sono invece molto più difficili da accertare e talvolta anche “moralmente poco presentabili”. Pensiamo ad esempio a quei fattori che fanno riferimento allo stile di vita dei singoli, come il fumo, l’alcol e l’obesità. Il sesso rimane più economico da accertare e più facile da utilizzare.

E’ davvero giusto non consentire l’offerta di polizze differenziate in base ai rischi?
L’art. 1 della norma non impedisce di usare le statistiche sulle aspettative di vita di uomini e donne per calcolare il rischio. Impedisce invece il passaggio successivo, cioè l’applicazione al singolo di una tariffa differenziata in base al genere. Un facile esempio: se su una platea di 100 iscritti 60 fossero donne e 40 uomini, l’assicurazione potrebbe calcolare l’aspettativa di vita di entrambi. Poi però dovrebbe fare una media e offrire a ogni iscritto la stessa condizione. Non è più consentito presumere la durata della vita del singolo in base al fatto che sia uomo o donna. Si tratta di una discriminazione statistica, non molto diversa da quella del datore di lavoro che non assume una donna perché pensa che rimarrà incinta o farà più assenze. Così si applica al singolo una previsione basata su dati generali che non necessariamente rispecchia la realtà individuale e che spesso non tiene conto, anzi riproduce, i fattori che hanno portato all’esistenza di quei dati. Basti pensare che i titolari di polizze vita sono in maggioranza persone di status economico e sociale medio-alto, ma le donne hanno un’aspettativa di vita in relazione all’attività lavorativa inversa rispetto a quella degli uomini: mentre gli operai uomini vivono in media meno dei dirigenti uomini, le dirigenti donne vivono meno delle operaie. Di ciò però non si tiene conto, così come non si indagano i fattori legati allo stile di vita. A questo punto l’unica soluzione coerente è l’adozione di tabelle unisex. Questo potrà forse ridurre i margini di profitto delle assicurazioni, ma di certo non ne determinerà la morte, e neppure la messa in crisi.

Come valuta questa sentenza?
Sono convinta che si tratti di un grande passo avanti, per le ricadute importanti che avrà sulla popolazione anziana e sulle pensioni delle donne, spesso misere. Significa la realizzazione di una forma di solidarietà più ampia attraverso la redistribuzione del rischio tra gli iscritti, che poi alla fine è la ragione per cui le assicurazioni sono nate, al di là del profitto.

Quali sono i possibili sviluppi in questo senso?
Per quanto riguarda ad esempio le assicurazioni di viaggio, si potrebbe agire analogamente. Queste assicurazioni non coprono i rischi tipicamente associati alla disabilità, come può essere la necessità di annullare un volo per sottoporsi a cure connesse alla propria invalidità. senza considerare la diffusa pratica di rifiutare l’assicurazione a persone che hanno superato una determinata età. Anziché rinunciare a coprire questi rischi, si potrebbe calcolare quante persone disabili o anziane si assicurano in media e distribuire il rischio e i relativi costi sul totale dei contraenti. Si tratta di un’operazione di redistribuzione dei rischi e dei costi sulla collettività degli assicurati. Proprio per questo non credo che la decisione della Corte possa mettere in crisi il sistema assicurativo nel suo complesso. Certo, per quanto riguarda le assicurazioni volontarie c’è sempre il pericolo che questo possa disincentivare all’acquisto quanti non credono di averne assolutamente bisogno.

Si legge anche che sono soprattutto gli uomini a stipulare polizze vita, e che questa decisione influirà anche sulle loro mogli. E perfino sulle intere famiglie, che spesso vivono anch’esse di quella pensione. Un effetto perverso che finirà per penalizzare, ancora una volta, le donne?
Forse. Ma non ha senso continuare a favorire il perpetuarsi di modelli di famiglia superati, e questo potrebbe finalmente incentivare le donne a iniziare stipulare polizze.

Riferimenti:

La nota scritta per il Parlamento Europeo: The Use of Gender in Insurance Pricing

Insurance and pensions: Paying the price of equality, The Guardian, 19 febbraio 2011

Insurance and pension costs hit by ECJ, BBC News, 1 marzo 2011

Chi ha paura delle polizze rosa?, Lavoce.info, 25 marzo 2011

Assicurazioni e sesso: la UE dice stop alle discriminazioni, Assicuri.com, 2 marzo 2011

 

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