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Durante la precedente legislatura si è avviato un percorso, da tempo auspicato, di riforma del complesso e frastagliato dettato normativo afferente la regolamentazione dei soggetti operanti nel Terzo Settore.

La normativa preesistente derivava infatti da interventi capillari e settoriali, intesi a regolamentare i singoli soggetti operanti nel predetto Settore, senza che potesse esser identificabile una visione d’insieme finalizzata a rispondere alle specifiche necessità di promozione e di incentivo degli enti non profit. Un processo normativo che peraltro ha avuto il suo fulcro in periodi precedenti ai principali dettati innovatori incidenti su tale ambito: si pensi alla Legge sul volontariato n. 266/1991, alla Legge sugli interventi e servizi sociali n. 328/2000 o ancora alla Legge delle associazioni di promozione sociale n. 383/2000, tutte precedenti all’introduzione nella Costituzione del principio di sussidiarietà orizzontale, avvenuto attraverso l’inserimento dell’art. 118 ultimo comma con la riforma del Titolo V della Carta costituente del 2001.

In tale scenario si inseriscono le “Linee guida per la Riforma del Terzo Settore”, pubblicate il 13 maggio 2014, con le quali è stato delineato l’ambizioso progetto èer riformare l’intero Settore sulle direttrici della razionalizzazione e armonizzazione, consci che il Terzo Settore “è in realtà il primo […] motore di partecipazione e di autorganizzazione dei cittadini” idoneo a “costruire un nuovo welfare partecipativo”.

Principale strumento per conseguire tale proposito si rinviene nell’approvazione del Codice del Terzo Settore, un corpus normativo di 104 articoli mediante il quale è stata dettata una normativa omogenea per gli “enti del Terzo Settore”. Sotto tale dizione vengono innovativamente ricomprese le singole tipologie di soggetti operanti in tale settore, tramite un’elencazione che prevede due peculiarità: viene espunta la menzione delle Onlus, ricondotte nell’alveo degli “enti del Terzo Settore non commerciali”, mentre la puntuale disciplina dell’impresa sociale viene rimessa a un precipuo decreto legislativo, nel frattempo approvato dal Governo.

Dal punto di vista organico, il testo alterna disposizioni di carattere generale con la specifica regolamentazione dei singoli enti coinvolti: vengono dapprima indicati i principi generali, a cui seguono l’elencazione delle attività svolte dai soggetti no profit e gli obblighi economico-contabili degli stessi. Dopo i Titoli dedicati ai singoli enti e alle specifiche discipline di settore, il codice prevede la creazione di un Registro Unico del Terzo Settore, finalizzato a ricomprendere in una singola raccolta tutti gli enti operanti in tale settore, nonché lo stanziamento di un Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale del Terzo Settore. Infine il testo si conclude prevedendo specifici strumenti di monitoraggio e controllo degli enti, oltre alle classiche norme transitorie e di coordinamento, tra cui occorre segnalare l’abolizione delle già richiamate leggi sul volontariato (Legge 266/1991) e delle associazioni di promozione sociale (Legge 383/2000).

Dovendo esprimere un commento al Codice descritto, si possono notare notevoli migliorie coordinative e semplificatorie degli enti operanti nel Terzo Settore e della relativa disciplina, finalmente ricompresi in un solo testo e coordinati tra di loro. In tal senso sarebbe stata però auspicabile una contemporanea modifica del Titolo II del Libro I del Codice Civile, adeguando le relative disposizioni al nuovo scenario creato dal legislatore. D’altronde l’importanza di tale coordinamento era già stata indicata nella stessa legge delega e ribadita dal Consiglio di Stato, chiamato ad esprimersi sul contenuto del D.lgs. n. 117/2017.

Nonostante tale mancanza, senz’altro colmabile, il testo mostra un reale e concreto tentativo di creare un corpus normativo che risponda alle nuove necessità delle compagini sociali, la cui effettiva portata dipenderà dall’emanazione degli ulteriori decreti legge attuativi della riforma avviata, oltre che dall’analisi degli effettivi riflessi della sua applicazione tra le realtà sociali.