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Il Governo ha annunciato che il Reddito di Cittadinanza sarà solo per gli italiani. Ma lo slogan "prima gli italiani" spesso si scontra con obblighi costituzionali che prevedono pari trattamento per chi soggiorna regolarmente in Italia da lungo tempo. In questo articolo pubblicato su LaVoce.info, e qui riprodotto previo consenso degli autori, Enrico Di Pasquale, Andrea Stuppini e Chiara Tronchin riflettono sulla questione prendendo in considerazione leggi, ricorsi e sentenze che regolano tale materia.

 

Lo slogan “prima gli italiani” parte da un presupposto giuridicamente errato, ossia che gli stranieri siano un gruppo omogeneo: dal punto di vista normativo, infatti, gli stranieri non sono tutti uguali.


Le diverse tipologie di stranieri

Dei 5 milioni e 144 mila residenti stranieri, più del 30 per cento viene da un paese Ue (principalmente Romania, con 1,2 milioni di residenti). Per essi, valgono sostanzialmente gli stessi diritti dei cittadini italiani.

Tra gli stranieri extra Ue la situazione è piuttosto variegata: la maggior parte (2,3 milioni) ha un permesso di soggiorno di lungo periodo, mentre sono 1,5 milioni i permessi a scadenza. È interessante notare come appena sei anni fa i permessi a scadenza fossero la maggioranza, mentre successivamente si è registrato un forte aumento di quelli di lungo periodo. Questo testimonia la crescente anzianità della presenza migratoria in Italia, per cui progressivamente aumentano i lungo-soggiornanti.

Agli stranieri residenti vanno poi aggiunti gli italiani di origine straniera: dal 2006 al 2017 oltre un milione di stranieri ha acquisito la cittadinanza italiana. Anche se una parte di questi probabilmente rientra tra gli italiani emigrati all’estero, una parte consistente è sicuramente ancora in Italia, pur non conteggiata più tra gli stranieri.

I richiedenti asilo, su cui l’opinione pubblica e la politica si sono soffermate moltissimo negli ultimi tempi, rappresentano invece una piccolissima quota, con circa 155 mila persone ospitate nei centri di accoglienza in attesa di una risposta alla domanda di asilo, tra cui 12 mila minori non accompagnati. A questi si potrebbero aggiungere le circa 185 mila richieste d’asilo valutate positivamente negli ultimi 10 anni (circa il 45 per cento delle domande presentate, senza considerare i ricorsi), ma non sappiamo quanti di essi siano ancora in Italia.

 

Figura 3: Status dei cittadini stranieri in Italia

Fonte: Elaborazioni Fondazione Leone Moressa

  

Figura 2. Permessi di soggiorno dei cittadini extra-Ue in Italia, 2011-2017 (dati in milioni)

Fonte: Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat

  

Figura 3. Acquisizioni di cittadinanza italiana (2006-2017) (dati annui in migliaia)

Fonte: Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Demo Istat

 


Leggi, ricorsi e sentenze

Su cinque milioni di persone in povertà assoluta, gli stranieri sono 1,6 milioni (il 31,8 per cento), circa un terzo del totale. Del resto, la collocazione in fasce di reddito basse e la concentrazione in determinati settori fanno sì che sia relativamente alta l’incidenza degli stranieri (extra Ue) tra i beneficiari di misure di welfare come cassa integrazione (11,3 per cento) e indennità di disoccupazione (13,4 per cento). Dato controbilanciato invece dalla bassa incidenza tra i beneficiari di pensione: 0,3 per cento per le pensioni di vecchiaia e 1,7 per cento per quelle assistenziali.

La stratificazione giuridica della popolazione immigrata ha conseguenze dirette sui rispettivi diritti e doveri. Quelli dei cittadini comunitari non sono in discussione, almeno finché non decidiamo di uscire dall’Ue: non a caso, i cittadini italiani residenti in Francia, Germania, Gran Bretagna, Paesi Bassi ed altri paesi usufruiscono già da anni di misure assimilabili al reddito di cittadinanza.

Per quanto riguarda i soggiornanti di lungo periodo, l’articolo 11 della Direttiva 109 del 2003 parla chiaro: “il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale”. La normativa italiana di recepimento della Direttiva (il decreto legislativo 3/2007) ne ha preso puntualmente atto.

La Direttiva Ue 95 del 2011 è intervenuta inoltre sul terreno dei diritti sociali dei titolari di protezione internazionale. La Direttiva Ue 98 del 2011 ha poi stabilito che i lavoratori dei paesi terzi beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (Ce) n. 883/2004. In questo caso l’ambito di applicazione prevede prestazioni come quelle di malattia, vecchiaia, infortuni sul lavoro, disoccupazione, maternità e paternità.

Resta forse in dubbio solo la posizione degli stranieri non lungo-soggiornanti che hanno un titolo di soggiorno diverso da quello per lavoro, peraltro in forte aumento negli ultimi anni: tra i permessi attualmente in vigore oltre il 60 per cento è per motivi diversi dal lavoro (principalmente famiglia o asilo) e tra i nuovi rilasci quelli per lavoro sono scesi dal 60 per cento del 2010 al 6 per cento del 2016.

Non a caso una serie di sentenze europee, nazionali e di circolari Inps negli ultimi anni hanno esteso ai cittadini stranieri i benefici di alcuni provvedimenti come assegno per famiglie numerose, indennità di maternità, bonus bebè e carta acquisti dai quali erano stati, all’inizio, esclusi parzialmente o completamente.

Tre recenti sentenze della Corte Costituzionale di quest’anno possono dare il senso dell’evoluzione normativa in corso: il 24 maggio 2018 la sentenza n. 106 ha dichiarato incostituzionale la legge regionale 13/2017 della Liguria nella parte in cui prevedeva l’obbligo di residenza per dieci anni ininterrottamente in Italia per accedere ai bandi di edilizia residenziale pubblica. La sentenza n. 107 del 25 maggio 2018 ha riservato la stessa sorte alla legge regionale 6/2017 della regione Veneto, laddove essa prevedeva l’obbligo per gli stranieri di residenza di 15 anni in Italia per accedere agli asili nido. La sentenza n.166 del 20 luglio 2018 ha dichiarato infine la incostituzionalità dell’art. 11 comma 13 del DL 25/6/2008 n.112 convertito con la legge 6/8/2008 n. 133 che richiedeva ai cittadini stranieri 10 anni di residenza nello Stato e 5 in una regione per accedere ai contributi del canone di locazione.

Naturalmente gli uffici legislativi dei Ministeri sono ben al corrente di queste direttive, ricorsi e sentenze. Fingere di dimenticarle vorrebbe dire forzare la mano, ben consapevoli dell’impugnabilità dei provvedimenti, magari puntando proprio sui tempi tecnici della Corte Costituzionale, per le cui sentenze generalmente occorre attendere oltre un anno. A pensar male, verrebbe da chiedersi se non sia una strategia per poter poi dare la colpa all’esterno, magari all’Europa matrigna. In fondo anche il percorso della Brexit è iniziato con un dibattito simile.

Questo articolo è stato pubblicato su "LaVoce.info" il 28 settembre 2018 e qui riprodotto previo consenso degli autori.