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Dopo lunga attesa, è stato pubblicato il Decreto ministeriale che disciplina le modalità di erogazione del Bonus Occupazione, una delle 9 misure-chiave della Garanzia Giovani volta a incentivare le aziende che assumono. La gestione dei bonus è stata affidata all’INPS che provvederà a erogare una somma complessiva di 188.755.346 euro per le assunzioni effettuate entro il 30 giugno 2017, nel limite delle risorse definite dalle regioni nelle convenzioni stipulate con il Ministero del Lavoro.

L’entità dei singoli incentivi, che variano da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 6.000 euro, dipende dalla classe di profilazione del giovane, ovvero dalla sua "distanza dal mercato del lavoro", dal tipo di contratto stipulato e dalla sua durata. Sono riconosciuti come incentivabili i contratti a tempo indeterminato e determinato (anche a scopo di somministrazione), i contratti part-time con orario pari o superiore al 60% e i contratti di lavoro subordinato per il socio lavoratore di cooperativa. Al contrario, sono esclusi gli apprendisti, i lavoratori domestici, gli intermittenti, e le persone assunte con lavoro ripartito o accessorio. In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, la somma concessa sarà proporzionata alla durata effettiva del contratto.

I bonus occupazione della Garanzia Giovani non sono inoltre cumulabili con altre forme di incentivazione all’assunzione come ad esempio il "bonus giovani" voluto dal governo Letta o gli incentivi regionali a valere sui vari "piani giovani" finanziati con le risorse comunitarie della precedente programmazione. Tale previsione, comprensibile nell’ottica e nell’urgenza di un decreto direttoriale che tardava ad arrivare, appare comunque miope rispetto al problema del coordinamento e razionalizzazione della giungla di incentivi al lavoro esistente in Italia.

L’art. 2 del Decreto identifica come destinatari degli incentivi i datori di lavoro che assumono persone non occupate, né inserite in un percorso di studio o formativo (i Neet) di età compresa tra i 16 e i 29 anni e precedentemente registrati al Programma Garanzia Giovani tramite il portale nazionale o i siti regionali. Sembra comunque che il Ministero abbia riconosciuto alle aziende la possibilità di accedere di fatto direttamente ai bonus, bypassando l’intermediazione dei servizi al lavoro (pubblici o privati), come richiesto da alcune regioni, in primis la Lombardia. Qualora infatti il giovane selezionato non sia stato ancora preso in carico dalla struttura competente, il Ministero sollecita la regione e in caso di mancato intervento entro 15 giorni procede direttamente alla sua profilazione. Si suppone comunque che il giovane si iscriva al programma Garanzia Giovani prima che il datore presenti istanza preliminare di ammissione al bonus presso l’Inps.


Alcune perplessità

Da una primissima analisi del testo del Decreto emergono a nostro parere alcuni interrogativi in relazione alla concreta applicazione del principio di contendibilità (uno dei principi-chiave della governance della Garanzia Giovani) che impegna l’amministrazione regionale di residenza del giovane alla copertura delle spese per servizi e prestazioni ovunque essi siano stati erogati.

Secondo l’articolo 3, le risorse stanziate per i bonus vanno riferite non alla residenza della persona assunta, ma alla sede di lavoro (dunque nemmeno alla sede dell’azienda che assume).

Il punto è chiarito anche dall’articolo 8, c.2, per il quale il Ministero si fa carico delle operazioni di compensazione delle risorse da una regione all’altra.

Allo stesso tempo, sempre l’articolo 8 stabilisce al comma 1 che l’incentivo è concesso nei limiti delle risorse di pertinenza della regione in cui il giovane è stato impiegato (limiti identificati nell’allegato 1 al Decreto). Tale previsione solleva alcuni dubbi che, se confermati, finirebbero col porsi come un limite implicito al principio di contendibilità, ovvero di promozione di processi di mobilità dei giovani, dovuti a un deficit nella regia complessiva del sistema. Proviamo a chiarire tale considerazione, ponendoci alcune domande.

Un’azienda in regioni come la Campania o il Piemonte, dove non è stato stanziato nemmeno un euro per i "bonus occupazionali – Garanzia Giovani", può richiedere il bonus a valere sulle risorse compensate dalla regione di provenienza della persona occupata, nonostante un tetto di spesa originario della regione in cui si trova il posto di lavoro pari a zero?

Un problema in parte analogo varrebbe anche per le aziende in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Puglia che decidessero di assumere un giovane residente in un’altra regione con un contatto a termine, dal momento che in queste regioni sono incentivabili solo contatti a tempo indeterminato (cf. allegato 1 al Decreto).

Occorre inoltre tenere presente che l’assunzione di giovani piemontesi, campani e anche valdostani da parte di aziende in regioni ad alta "attrattività", come ad esempio la Lombardia, costringerebbe le amministrazioni di residenza dei neo-occupati, nonostante la loro scelta originaria di non destinare risorse ai bonus, a rimborsare gli incentivi, con implicazioni più o meno severe sulla gestione dei budget regionali della Garanzia giovani.

E infine un datore di lavoro in Veneto, nel caso in cui la sua regione avesse esaurito le risorse complessive previste per il bonus occupazione, potrebbe comunque godere degli incentivi assumendo un giovane residente altrove? In altri termini, le risorse rimborsate in applicazione del principio di contendibilità si sommano alle risorse inizialmente stanziate dalle diverse regioni per i bonus o concorrono al raggiungimento del tetto massimo di spesa?

L’articolo 8 stabilisce che le operazioni di compensazione non hanno incidenza nella fruizione dell’incentivo da parte dei datori di lavoro interessati, ma non è chiaro se questo li pone al riparo dai problemi testé sollevati oppure se i limiti nella spesa e nelle tipologie contrattuali incentivabili definiti a livello regionale vincolino il beneficio dei bonus occupazionali in alcune situazioni.

Una prima scossa per la Garanzia giovani?

L’incentivo è riconosciuto solo per le assunzioni effettuate dal 3 ottobre in poi (ovvero dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’atto sul sito del Ministero). Fino a ieri, dunque, le eventuali assunzioni di un giovane registrato da maggio al Programma Garanzia Giovani erano fortemente disincentivate, non potendo le aziende godere del beneficio economico connesso (né sembra essere previsto un qualche meccanismo retroattivo). In altre parole, al di là della scarsa funzionalità dei portali nazionali o regionali in termini di intermediazione e dei più o meno rapidi esiti delle "prese in carico" da parte dei servizi competenti, c’è da sperare che l’avvio di questa misura possa portare qualche risultato positivo, contribuendo a sbloccare la Garanzia Giovani dallo stato di torpore in cui si è trovata, pur con alcune eccezioni, in questi primissimi mesi.

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