3 ' di lettura
Salva pagina in PDF

Finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto attuativo del Jobs Act che disciplina le misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro è entrato in vigore il 25 giugno 2015. Le principali novità del decreto rispetto al Testo Unico di Tutela della Maternità e Paternità del 2001 riguardano la disciplina dei congedi, i tempi di fruibilità e le categorie di lavoratori coinvolti. Questi, in breve, gli elementi più significativi:

  • Maternità obbligatoria: possibile sospenderla in caso di ricovero del neonato, più flessibile per parto prematuro; è garantita anche alle iscritte alla Gestione Separata, con l’automaticità delle prestazioni;
  • Paternità: richiedibile dal padre per l’intero periodo concesso alla madre in caso di morte, infermità, affido;
  • Congedo parentale: retribuito (30%) fruibile fino ai 6 anni del figlio (8 per i redditi bassi), non retribuito fino ai 12;
  • Parificati i diritti dei genitori adottivi e affidatari;
  • Possibilità di richiedere il congedo a ore (per metà dell’orario medio giornaliero);
  • Introduzione di un congedo di tre mesi per le lavoratrici dipendenti vittime di violenza di genere e inserite in percorsi di protezione;
  • Agevolazioni alle imprese che introducono il telelavoro.

La CGIL, attraverso le parole della sua Segretaria Susanna Camusso, ha inizialmente espresso moderata soddisfazione rispetto alle misure introdotte, indicate come utili ma non certo risolutive rispetto al problema dell’occupazione femminile. In tal senso si è espressa anche la segretaria regionale lombarda Elena Lattuada durante un incontro organizzato in Università Statale a Milano per discutere dei provvedimenti assunti dal Jobs Act, definendo positivo il segnale dato dal decreto che sembra sancire il diritto alla maternità come un “diritto di civiltà” per tutte le lavoratrici. Tuttavia, nota con rammarico che ci si è occupati solo dell’allungamento del periodo di fruizione dei congedi e non di un investimento per l’aumento del periodo e dell’importo del congedo. Lattuada ha inoltre sottolineato il “respiro corto” del provvedimento, per ora finanziato in via sperimentale solo per l’anno 2015.

E’ un giudizio analogo anche quello della CISL nazionale che, sul suo sito, definisce il decreto un “tentativo timido di intervento” poiché tralascia una serie di temi importanti e originariamente previsti dalla delega come il congedo obbligatorio di paternità, l’ampliamento della rete dei servizi per la prima infanzia e la tax credit per il lavoro femminile. Solo parziale la soddisfazione per l’estensione della fruibilità temporale dei congedi: la CISL aveva infatti chiesto di estendere il congedo parentale non retribuito fino ai 18 anni dei figli, per consentire ai genitori di essere presenti durante la delicata fase adolescenziale. L’organizzazione valuta invece positivamente l’equiparazione dei diritti dei genitori adottivi e affidatari, l’introduzione del meccanismo dell’automaticità delle prestazioni anche per le iscritte alla Gestione Separata INPS, e la previsione del nuovo congedo per le dipendenti vittime di violenza di genere, anche se vede con preoccupazione l’esclusione delle donne lavoratrici domestiche, categoria che sconta invece una “doppia fragilità”: la violenza subita e l’assenza di una prospettiva lavorativa. Per quanto riguarda la questione del finanziamento, la CISL nota che le disposizioni previste in via sperimentale per l’anno 2015 potrebbero godere di un prolungamento della copertura finanziaria sino al 2024 per effetto delle riduzioni di spesa previste dallo “Schema di Decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga in costanza di rapporto di lavoro”, per ora approvato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri dello scorso 11 giugno.

Da ultimo, il decreto definisce un vincolo del 10% del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello – inizialmente di 650 milioni di euro ma già ridotto di 238 milioni di euro per l’anno 2015 e di 200 milioni di euro per il 2016 – per la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, in via sperimentale per il triennio 2016-2018. Lascia però perplessi l’esclusione dei sindacati dalla cabina di regia chiamata a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse, le linee guida e i modelli finalizzati a favorire la stipula di contratti collettivi aziendali.

Se da un lato il Governo sembra voler promuovere la diffusione non solo della contrattazione di secondo livello, ma anche del welfare aziendale al suo interno attraverso il sostegno alle misure legate alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, dall’altro mancano ancora gli interventi sulla normativa fiscale che disciplina le pratiche di welfare in azienda. Stando all’ampio dibattito pubblico circa l’opportunità di aggiornare alcuni aspetti del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, invariati da ormai più di un ventennio, gli articoli 51 e 100 andrebbero auspicabilmente riformulati non solo in termini di soglie di esenzione ma anche e soprattutto al fine di chiarire il ruolo della contrattazione di secondo livello, ancora oggi ambiguo e non adeguatamente incentivato.

Riferimenti

Il decreto attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Il documento della CISL nazionale

Le donne nel Jobs Act: quanto conta la conciliazione vita-lavoro

 

Torna all’inizio