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All’interno del pacchetto famiglia, la Legge di Bilancio ha previsto – art. 48 comma 1 –  l’introduzione del bonus Mamme domani, che consiste in un assegno una tantum pari a 800 euro riconosciuto alle donne che nel corso del 2017 raggiungeranno il settimo mese di gravidanza. La misura è stata pensata come sostegno alle spese che le future mamme devono affrontare nell’ultimo periodo della gravidanza e nei primi mesi di vita del bambino. A differenza di altre misure di sostegno alla nascita, come il bonus bebè, non c’è limite di reddito per potervi accedere e il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo.

L’erogazione della prestazione spetterebbe all’Inps ma, al momento, non sono ancora state comunicate le modalità operative per la presentazione della domanda, a causa della necessità di adeguamento della piattaforma che dovrà accogliere telematicamente le richieste. Il diritto all’assegno verrà comunque garantito retroattivamente a tutte le donne in possesso dei requisiti richiesti indicati dall’Inps nella circolare n. 39 – donne con residenza in Italia, cittadine italiane e comunitarie e non con permesso di soggiorno di lungo corso – e specificati nei giorni scorsi con la nota n. 61.

Oltre ai problemi legati all’adeguamento degli strumenti tecnologici, a essere poco chiara è anche la modalità con cui dovrà essere presentata la domanda. Un ulteriore fattore che presumibilmente comporterà, una volta chiarite le modalità d’invio, un sovraccarico di richieste e una conseguente attesa per l’erogazione del bonus.

Il pacchetto famiglia della Legge di Bilancio 2017

Il bonus Mamme domani, si aggiunge ad altre misure confermate o introdotte con l’ultima Legge di Bilancio, all’interno del c.d. pacchetto famiglia:

Voucher asilo nido – art. 49 comma 1: è una nuova misura del 2017 e consiste in un voucher fino a 1.000 euro l’anno, erogato per i primi tre anni di vita del bambino finalizzato a sostenere il pagamento della retta per asili pubblici o privati. Il bonus è riconosciuto anche se i genitori fruiscono del congedo parentale, ma non è cumulabile con i voucher babysitter e asilo nido, né con la detrazione Irpef (del 19% fino a 632 euro per le spese di iscrizione al nido). Non vi sono vincoli di reddito e l’agevolazione spetta a tutti i bambini nati a partire dal 1° gennaio 2016, fino al compimento dei tre anni d’età.

Bonus bebè – istituito dai commi da 125 a 129 della Legge di Stabilità 2015 per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017: è stato confermato per il 2017 alle condizioni preesistenti. L’assegno mensile è erogato a favore di genitori con un figlio minore di 3 anni per un importo pari a: 80 euro al mese, per ogni figlio minore di 3 anni, se l’Isee del nucleo familiare non supera 25.000 euro; 160 euro al mese, per ogni figlio minore di 3 anni, se l’Isee del nucleo familiare non supera 7000 euro.

Voucher baby sitter – art. 49 commi 2 e 3: è stato confermato per il 2017 e sono state anche aumentate le risorse da 20 a 40 milioni di euro l’anno per le lavoratrici dipendenti e da 2 a 10 milioni per le lavoratrici autonome. I voucher e i contributi hanno un valore pari a 600 euro mensili e sono riconosciuti per un massimo di 6 mesi (3 mesi, per le lavoratrici autonome e per le libere professioniste iscritte alla Gestione separata dell’Inps); per le lavoratrici part time, i contributi sono ridotti proporzionalmente all’orario di lavoro. La misura è destinata alle mamme lavoratrici che rientrano al lavoro subito dopo i cinque mesi di maternità obbligatoria.

Fondo credito bebè – art. 47: è stata prevista la costituzione, nel corso dei prossimi tre anni, di un “Fondo di sostegno alla natalità”, un fondo rotativo volto a garantire prestiti a tasso agevolato a favore delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Lo stanziamento è pari 14 milioni di euro per il 2017, 24 milioni di euro per il 2018, 23 milioni di euro per l’anno 2019, 13 milioni di euro per l’anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

Congedo paternità obbligatorio – art. 48, comma 2: è stato prorogato per il 2017 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente che deve essere goduto entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. La sua durata è elevata da 1 a 2 giorni (analogamente a quanto già disposto per il 2016) fruibili anche in via non continuativa.


Una situazione complicata

Le risorse stanziate attraverso il piano famiglia sono senza dubbio una buona notizia ma, anche a fronte degli ultimi dati pubblicati dall’Istat in relazione all’andamento demografico del nostro Paese nel 2016 – solo 478.000 nuovi nati, 12.000 in meno rispetto all’anno precendete –, le misure che lo Stato sta adottando in questi ultimi anni appaiono comunque insufficienti.

Per cercare di invertire un trend demografico in continuo peggioramento, infatti, sarebbe necessario andare oltre la previsione di bonus monetari che devono essere riconfermati o prorogati di anno in anno. Servirebbero in questo senso misure strutturali che siano in grado di sostenere seriamente la natalità, creando condizioni in cui le coppie che decidono di avere figli possano avere certezze sul sostegno economico che potrebbero ricevere da parte del welfare pubblico.

Inoltre, come dimostra il caso del bonus Mamme domani, anche nel caso di misure una tantum il sistema pubblico troppo spesso sembra incapace di implementare puntualmente le iniziative annunciate. Si conferma in tal senso un meccanismo che, invece di agevolare la fruizione delle risorse, appesantisce il processo per richiedere il sostengo, rendendolo talmente complicato da disincentivare la presentazione della domanda da parte di chi ne avrebbe pieno diritto.


Riferimenti:

Inps, Circolare 39/2017
Inps, Circolare 61/2017
Legge di Stabilità 2017