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Dal 1° gennaio 2019 entreranno in vigore le nuove disposizioni dettate dalla direttiva UE 2016/1065 che cambiano la regole dell’IVA su voucher e buoni spesa. Ma quali saranno le ricadute di questi cambiamenti in materia di voucher welfare? Per cercare di approfondire questa complessa tematica vi segnaliamo i principali contenuti della circolare tecnica pubblicata recentemente da AIWA, associazione che rappresenta alcuni tra i maggiori provider di welfare aziendale attivi nel nostro Paese.

La nuova normativa sul trattamento dell’IVA per i voucher

Come prima cosa occorre ricordare che la direttiva che si appresta ad entrare in vigore suddividerà i “buoni” in due tipologie: monouso, cioè che circoscrivono il luogo del rilascio di beni o servizi con tanto di IVA preimpostata, e multiuso, cioè documenti che non specificano queste dinamiche.

La tipologia del buono condizionerà il suo trattamento in materia di Imposta sul Valore Aggiunto. Se il voucher è monouso l’imposta scatterà con la sua emissione; affinché si verifichi questo presupposto il buono dovrà contenere tutti gli elementi richiesti ai fini della fatturazione (natura, qualità, quantità dei beni e dei servizi in oggetto). Nel caso del buono multiuso, invece, il trattamento IVA è strettamente connesso al suo utilizzo.

Le maggiori novità che possono influenzare gli operatori del mercato del welfare aziendale riguarderebbero in particolare i cosiddetti buoni monouso. Infatti, le cessioni di beni e servizi definiti da questo genere di voucher dovranno essere fatturate a fini IVA sia nel momento dell’emissione del buono, sia in ogni trasferimento successivo.

Il commento di AIWA, Associazione Italiana Welfare Aziendale

La questione non è però ancora ben definita. Proprio per questo gli operatori del settore – provider di welfare aziendale in primis – chiedono all’Agenzia delle Entrate di intervenire su quelli che sono gli aspetti ancora poco chiari. In particolare, la prima realtà a farsi portavoce di questa istanza è stata AIWA, l’associazione che riunisce alcuni tra i maggiori operatori attivi nel mercato di welfare aziendale.

AIWA lo scorso settembre ha infatti pubblicato una circolare tecnica (consultabile qui). Secondo quanto affermato in questo documento, le novità introdotte dalla direttiva non sarebbero in linea con le disposizioni che regolano il meccanismo di funzionamento ordinario del sistema dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Ciò, da un lato, dipenderebbe dalla poca chiarezza delle disposizioni contenute nella normativa e nello schema di decreto e, dall’altro, dalle norme che regolano il sistema di imposta.

Come detto, a destare più preoccupazione è proprio la nuova disciplina dei voucher monouso. Se infatti l’IVA dovesse essere prevista nel momento stesso dell’emissione dei buoni, si potrebbe incorrere in distorsioni e perfino in doppie imposizioni. A questo proposito, come sottolinea la circolare, sarebbe da subito opportuno escludere dall’ambito di applicazione della nuova normativa quei documenti oggetto di specifica disciplina, come i cosiddetti voucher welfare.

Inoltre, secondo AIWA, per evitare “incoerenze” sarebbero da escludere dall’ambito di applicazione delle nuove norme anche tutti quei buoni che:

  • non prevedono IVA;
  • applicano regimi speciali;
  • fanno riferimento a prestazioni complesse dove, nei rapporti giuridici conseguenti all’utilizzo di uno stesso voucher, non vi sia omogeneità dell’aliquota IVA.

Per approfondire la questione vi rimandiamo alla circolare di AIWA